La reale convenienza del superbonus pensioni
di Giuseppe Rocco

Uno dei principali obiettivi perseguiti dalla recente riforma delle pensioni è quello di arginare i pensionamenti di anzianità, anomalia nel panorama previdenziale europeo. A tendere si è disegnato il cosiddetto "scalone", con il drastico innalzamento dal 2008 del requisito di età dai 57 anni attuali ai 60 anni abbinati a 35 anni di contributi, fermo restando il "binario" dei 40 anni di contributi indipendentemente dall'età (come peraltro già previsto dalla riforma Dini del 1995).

Si prevede poi per il periodo 2004-2007 che i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti in base alle regole attuali e lo posticipino, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria (32,7%) ricevendolo in busta paga esentasse. E' quello che gli organi di stampa hanno definito come superbonus molto pubblicizzato anche con spot televisivi di carattere "istituzionale". La domanda che sorge però d'obbligo è una: conviene? Interessante una premessa: l'incentivo già esisteva, introdotto dalla legge Finanziaria del 2001. Ma sia per motivi fiscali sia burocratici non ha avuto particolare successo. Come funzionava in estrema sintesi? In primo luogo era limitato alla sola quota del contributo obbligatorio a carico del lavoratore (il 32,7% si ripartisce in un 23,81% della retribuzione a carico del datore di lavoro e in un 8,89% a carico del lavoratore); il bonus (il nuovo incentivo è etichettato come super proprio per meglio distinguerlo) era poi assoggettato a normale trattenuta Irpef. Richiedeva ancora l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro della durata di 2 anni. Il nuovo incentivo, entrato in vigore il 6 ottobre, che abroga il precedente, è molto più consistente: l'intero 32,7% esentasse, per la generalità dei lavoratori. Qual è quindi il meccanismo di funzionamento? Non si pagano più contributi il cui valore entra in busta paga anzichè confluire all'Inps, ergo il dipendente non si vedrà accreditare alcuna contribuzione utile alla pensione. In altre parole la futura rendita pensionistica verrà calcolata sulla base degli stipendi e delle anzianità contributiva maturata alla data in cui sceglie di continuare a lavorare e verrà corrisposta quando cesserà il rapporto di lavoro (considerando però le maggiorazioni degli aumenti del costo della vita che sono interventi nel frattempo). Si realizza cioè una cristallizzazione della propria posizione contributiva e pensionistica in cambio di un beneficio immediato rappresentato dal superbonus.

Il beneficio decade il 31 dicembre 2007; dal 1 gennaio 2008 si riattiverà la situazione ante super bonus: se si continua a lavorare il datore di lavoro riprenderà a versare i contributi con le consuete modalità e tali contributi potranno essere utilizzati per la liquidazione di un supplemento della pensione di anzianità. Andando ai profili di convenienza l'adesione al superbonus non è un incentivo valido "per tutte le stagioni". Se infatti è vero che vi è un beneficio immediato (incentivo) è anche vero che si rinuncia alla contribuzione utile per conseguire un vantaggio futuro (incremento pensione): la reale convenienza si raggiunge solo se il lavoratore ha già raggiunto l'anzianità contributiva massima e non prevede di poter elevare in modo significativo la media retributiva (e quindi l'ammontare della pensione). Altro aspetto riguarda il reddito: più aumenta e più consistente l'effetto incentivante. E questo per un duplice ordine di motivi:

  1. pensionistico: il 2% annuo in più di pensione per ogni anno di contribuzione utile applicato con il metodo retributivo decresce all'aumentare del reddito
  2. fiscale: la esenzione del superbonus in un sistema tributario come il nostro progressivo per aliquote a scaglioni, determina l'innalzamento del beneficio reale rispetto a quello puramente nominale (32,7%): per una retribuzione annua di 24.000 € il beneficio reale è stato stimato essere il 45%, per 35.000 € aumenterebbe al 48%, per 59.000 € il 52%, per 80.000 € il 54%.

Ma per coloro i quali si trovino in situazioni differenti c'è da pensare seriamente se convenga "l'uovo oggi o la gallina domani". Due sono le considerazioni. Continuare a lavorare consente di incrementare sensibilmente l'importo della pensione anche a retribuzione costante. Per ogni anno in più di contributi il lavoratore come detto si garantirà un maggior importo di pensione pari al 2% della retribuzione pensionabile. Se poi lo stipendio aumenta nella fase finale della carriera avrà la possibilità di elevare le medie retributive degli ultimi dieci anni e degli ultimi cinque anni dalle quali dipende l'importo della rendita pensionistica. La prosecuzione dell'attività lavorativa permette poi di raggiungere i requisiti per il diritto al cumulo tra pensione e reddito da lavoro, ossia 40 anni di anzianità contributiva oppure 37 anni con 58 di età. In altri termini un differimento anche breve del pensionamento con prosecuzione dei versamenti contributivi garantisce al lavoratore di sommare la rendita all'eventuale reddito di lavoro dipendente o autonomo senza alcuna decurtazione.

(14/10/04)