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Per un mercato del lavoro più stabile e sostenibile
di Marco Marazza
La riforma del mercato del lavoro (d.lgs. n. 276 del 2003) è ormai entrata in vigore da un anno ma è ancora presto per un primo bilancio. Esistono certamente riscontri già positivi. Il superamento dell'obsoleta disciplina dell'intermediazione di manodopera (legge n. 1369 del 1960) e la riformulazione dell'art. 2112 cod. civ. in materia di trasferimento di ramo di azienda hanno semplificato, senza per questo incidere sulle tutele del lavoro, i traffici economici. Oltre ciò, pur tuttavia, occorre prendere atto che la situazione è ancora prematura per una oggettiva valutazione degli effetti della riforma.
La nuova organizzazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, che vede coinvolti in prima linea anche i privati, deve dimostrare le sue effettive potenzialità. La somministrazione a tempo indeterminato sconta l'originaria diffidenza delle agenzie di somministrazione, preoccupate della gestione della fase risolutiva dei rapporti, e delle parti sociali, preoccupate - in senso opposto - che lo strumento possa consentire l'aggiramento della disciplina posta a protezione del lavoratore contro i licenziamenti. Alcune tipologie contrattuali come l'apprendistato od il lavoro intermittente richiedono ulteriori passaggi per la loro effettiva e completa attivazione. Altre, invece, introdotte ex novo (lavoro a progetto) o semplicemente dotate di una nuova regolamentazione (lavoro a tempo parziale), presentano delicati nodi interpretativi che spetterà solo alla magistratura del lavoro sciogliere. Fino al consolidamento di un orientamento giurisprudenziale le numerose soluzioni sino ad ora proposte, anche da parte del Ministero del lavoro a mezzo di circolare, possono essere al tempo stesso considerate tutte valide od errate. Saranno comunque i giudici del lavoro a chiarire i reali contenuti di flessibilità del nuovo lavoro a tempo parziale o, per altro verso, ad interpretare il concetto di progetto o di programma di lavoro. Ed in questo potranno ascoltare tutte le voci, anche quella governativa, pur sempre mantenendo la loro piena autonomia di giudizio.
Che ad un anno dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 la situazione potesse essere ancora così fluida era agevolmente prevedibile. Una riforma di tale portata necessita di un considerevole tempo di ambientazione, più o meno lungo a seconda della validità della tecnica legislativa utilizzata. Non c'è dunque da meravigliarsi. Ma in questo lasso di tempo è bene ricordare quali debbano essere i due fondamentali compiti di coloro che sono tecnicamente o politicamente coinvolti.
Il primo compito è quello di interpretare costruttivamente ciò che già è stato fatto. In questa attività il dovere di tutti, compreso il mondo accademico, è quello di ricostruire il senso della nuova disciplina all'interno del sistema preesistente ed in coerenza con esso. Esistono almeno due buone ragioni per non discostarsi da questo principio giuridico e di buon senso. La prima ragione è che la riforma del mercato lavoro è oramai legge da più di un anno. I più ostinati detrattori dei suoi contenuti non possono che confrontarsi con i suoi effetti secondo le regole del gioco a ciò deputate. Le stesse regole di interpretazione, d'altra parte, vincolano gli autori ed i sostenitori del d.lgs. n. 276 del 2003. Nessuno, oltre certi limiti, può ormai pensare di piegarne il senso ad un'ideologia od un fine politico diverso da quello formalizzato nel settembre dello scorso anno. La seconda ragione è che uno sforzo di inserimento coerente della riforma nel sistema giuridico del diritto del lavoro può consentire di anticipare, oggi, le soluzioni cui approderà la giurisprudenza ed, anzi, di contribuire ad orientarle. Un'operazione in tal senso costruttiva è l'unica in grado di accelerare, superando le attuali incertezze del testo, il delicato processo di stabilizzazione della nuova disciplina. Occorre proporre alla magistratura, certamente non immune dalla tentazione di una lettura preconcetta del testo, un percorso interpretativo rigoroso e, proprio perché rigoroso, più tendente all'unitarietà di altri. Occorre rassicurare il mercato con argomentazioni solide e non di opportunità.
Il secondo compito di tutti è quello di guardare al futuro e di iniziare a ragionare, anche prendendo spunto dalla attuali incertezze, sugli interventi correttivi dell'attuale disciplina. Qualcosa è già stato fatto ma, forse, è insufficiente. Ci vorrebbe un'integrazione di più ampio respiro. Un'idea di aggiornamento che muova dal sereno e consapevole superamento di talune evidenti ipocrisie. Tutti aspirano al lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Il lavoro flessibile, che è anche giusto poter definire senza timori precario, è d'altra parte una necessità oggettiva perché dettata dall'evidente cambiamento del tessuto produttivo del paese. L'impresa con volumi di produzione costanti, se non in continua crescita, non esiste più. Non oggi e, soprattutto, non nei settori emergenti in grado di creare nuova occupazione. La produzione è sempre più variabile e la forza lavoro che ad essa è funzionale non può essere costante. Almeno per chi ritiene che il lavoro esiste perché si produce, e non viceversa. Detto ciò, occorre però aggiungere che la flessibilità non può perdere i suoi connotati di sostenibilità ed equilibrio. Se allora si tratta di modificare le attuali regole non ci si dimentichi, ad esempio, che le delicate questioni interpretative in materia di flessibilità ed elasticità del rapporto di lavoro a tempo parziale potrebbero essere risolte tutelando senza equivoci il consenso del lavoratore utilizzato per solo quattro ore al giorno e, per altro verso, lasciando maggior libertà al datore di lavoro che garantisce al suo dipendente a tempo parziale un impiego minimo di sei ore giornaliere. Anche in materia di lavoro a termine, infine, si potrebbe ricordare che lo stagionale assunto per sei mesi versa in una situazione del tutto diversa da quella del lavoratore assunto per due anni. Il secondo lavoratore è meno precario del primo. Il secondo contratto, di conseguenza, ben potrebbe essere libero da presupposti causali od altri vincoli che è giusto conservare per il primo. Ragionando concretamente in termini di sostenibilità nessun istituto del diritto del lavoro diventa intoccabile ed il dialogo può anche non sfociare nel conflitto.
Rimane, sullo sfondo, un'ultima considerazione. Il mercato del lavoro, inteso nella sua accezione più ampia - nel senso di non limitata all'incontro tra domanda e offerta di lavoro -, è certamente una voce del bilancio di competitività del sistema produttivo ma non la principale. L'assunto non deriva necessariamente da una rigorosa analisi economica ma è deducibile da una semplice realtà di fatto. Occorre solo prendere atto, da un lato, che la competizione con i nuovi mercati è, allo stato, competizione con operatori privi di un mercato del lavoro regolamentato. E, dall'altro, che il nostro mercato del lavoro non può regredire al livello dei mercati dei paesi emergenti e, quindi, autodissolversi. La sfida della competitività è, dunque, la sfida dell'innovazione di prodotti e di tecniche di produzione. Il diritto del lavoro può certo concorrere a questa sfida ma non può essere il suo principale propulsore. Il suo contributo alla svolta della competitività del sistema passa attraverso un serio ed equilibrato contemperamento di interessi riassumibile nella scambio tra aumento della produttività e tutela della libertà e dignità del lavoratore. Da qui, ancora, la stimolo ad individuare i punti di equilibrio essenziali di un nuovo mercato del lavoro sostenibile.
23/09/2004

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