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Intervento di Giuliano Amato

Concordo con Enrico Cisnetto sulla inadeguatezza del nostro sistema elettorale. Il bipolarismo, infatti, non riesce a generare né coalizione coese, né coalizioni capaci di ridurre la complessità dovuta alla frammentazione dei partiti. Ho comunque alcune perplessità. Mi rendo conto che il secondo turno di un sistema a doppio turno ha il difetto di avere una partecipazione piuttosto bassa, ma mi preoccupa l'idea del proporzionale con soglia di sbarramento al 5%, sapendo, per esperienze personali del passato, che poi rischiamo di trovarcelo allo 0,75%. Da questo punto di vista, il difetto dell'altro sistema è meglio compensato dal vantaggio di un allineamento progressivo attraverso i due turni. Ma questo può essere oggetto di discussione, in fondo i sistemi elettorali sono dei mezzi e non dei fini.

Brevissimamente voglio intrattenervi sulle difficoltà giuridico-istituzionali e politiche dell'attuale metodo per riformare, in un paese da tempo prigioniero della scelta di usare l'art. 138 e la sua procedura di revisione anche per modifiche ampie dell'assetto costituzionale.

E' possibile che questo sia improprio, sia dal punto di vista costituzionale che dal punto di vista dell'efficienza dei risultati ai quali porta. Il profilo costituzionale è stato più volte sollevato e regolarmente ignorato, sia nella prima che nella Seconda Repubblica. D'altra parte questa era la procedura più semplice a nostra disposizione e l'abbiamo usata. Ora voglio farvi riflettere su alcuni piccoli aspetti, perché l'art. 138 prevede che la revisione costituzionale si faccia attraverso una procedura legislativa rinforzata, nella quale, ad una prima fase deliberativa e decisionale, segue una seconda fase, a distanza di tre mesi, nella quale entrambe le camere approvano un testo in via definitiva. Lo stesso art. 138 parla di una seconda votazione e i Regolamenti delle due camere, seguendone la formulazione, hanno adottato un'unica votazione anche se si è in presenza di più articoli. In questo caso si vota l'intero testo, accorciando la fase. Ma siamo sicuri che l'art. 138 fosse destinato ad essere utilizzato per deliberare modifiche plurime attinenti ad oggetti fra loro eterogenei? O piuttosto dobbiamo pensare che per revisione si intendesse una revisione puntuale e specifica che si presta ad una seconda votazione a fazzoletto di oggetti che potevano essere suddivisi in più articoli, ma tra loro omogenei?

Per noi giuristi il potere di revisione e il potere costituente sono fondamentalmente diversi. Il primo è un potere vincolato, subordinato, superiore alla legge ordinaria, ma per definizione delimitato da un contesto, con il quale non è possibile mettere a soqquadro un'intera costituzione perché in questo caso l'organo titolare del potere di revisione si impadronirebbe del potere costituente. Modificando una pluralità di oggetti attraverso l'art. 138 si rischia di essere costretti ad accettare o respingere una serie di norme che si presentano fra loro tanto diverse. Altri strumenti sarebbero probabilmente più adatti per realizzare interventi a vasto raggio. Queste le conseguenze giuridico-istituzionali.

Le conseguenze politiche sono semplici da immaginare. Di volta in volta, a seconda delle diverse legislature, si mette in discussione l'operato della precedente, e ciò porta a continui rimaneggiamenti della Costituzione, che finisce col perdere la sua coerenza perchè l'attenzione politica si focalizza spesso su un solo punto portando così tutta una serie di contraddizioni malgestite. Il centro destra è responsabile negli ultimi tre anni di una cospicua crescita degli apparati centrali dello Stato, intervenuta mentre in sede di riforma istituzionale, si andava verso un'ipotesi di crescente devolution delle funzioni a beneficio degli enti locali. Noi stiamo sfottendo con sinceri argomenti l'attuale proposta di forma di governo: rafforzare il Primo Ministro dandogli una legittimazione democratica autonoma e il potere di scioglimento in mano, significa andare ad una forma di governo che non è parlamentare e non è presidenziale, ma che tende ad essere autoritaria. Nella forma parlamentare il Primo Ministro è molto legato alla maggioranza parlamentare. In quella presidenziale, il presidente eletto non ha il potere di sciogliere il congresso perché sono due organi entrambi dotati di legittimazione democratica diretta che si equilibrano quindi l'uno con l'altro. Eppure, quella proposta dal centro destra, è la formula attualmente adottata dagli Statuti Regionali nel rapporto fra presidente della Regione e consiglio regionale. La Regione, che si va caratterizzando sempre più come ente costituzionale di governo, dovrebbe avere una forma di governo equiparata a quella nazionale. Occorre fare ordine, portare tutti questi problemi all'attenzione di un'Assemblea, eletta con il proporzionale e senza clausole di sbarramento, visto che non deve formare una maggioranza di governo, sul cui lavoro non incidano le questioni della vita politica quotidiana rendendo possibili intese politiche altrimenti irraggiungibili. Paradossalmente gli stessi giuristi che hanno obiettato all'uso dell'art. 138 per modifiche ampie, come Paolo Barile, Alessandro Pace ed altri, hanno sostenuto che l'Assemblea Costituente non ha fondamento in Costituzione, essendo un potere che nasce da fatti rivoluzionari, un potere di fatto non attribuibile con legge costituzionale. Sulla base dell'art. 138 infatti, non si può modificare la Cost. con procedure diverse da quella indicata dallo stesso 138. Questo tipo di paralisi sicuramente non giova ad un paese che ha bisogno di avere le sue modifiche, che deve cercare il metodo più appropriato per farle e legalizzarlo con una legge costituzionale approvata dal Parlamento. Non è vero che le nuove costituzioni, o modifiche ampie delle costituzioni siano figlie soltanto delle rivoluzioni. Costituzioni come quella belga sono state profondamente modificate sulla base di evoluzioni che sono intervenute, per non parlare delle modifiche delle Costituzioni degli stati post comunisti dell'Est europeo. Sarei felice se Marco Follini potesse dirmi che riparleremo di tutto questo in un'Assemblea Costituente che designeremo alle prossime elezioni del 2006, ma ovviamente questo pone non pochi problemi di natura politica. E' comunque importante che iniziamo a considerarla come un'ipotesi utile.

Roma, 14 settembre 2004


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