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Istituzione di un’Assemblea Costituente
per la revisione della Costituzione
Lineamenti essenziali della proposta
- Assemblea Costituente, non commissione bicamerale, né commissione di esperti
- Mandato pieno, salvo l’art. 139 cost.
- Elezione con metodo proporzionale
- Divieto di interferenze con il parlamento
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Istituzione dell'Assemblea).
- E' istituita l'Assemblea per la revisione della Costituzione, di seguito denominata "Assemblea".
Art. 2.
(Competenze).
- L'Assemblea è competente per l'esame e l'approvazione di una legge di revisione della Costituzione, escluso l'articolo 139, anche al fine di conformarla all’ordinamento dell’Unione europea ed alla sua Carta dei diritti fondamentali.
- E' precluso all'Assemblea l'esame di atti di indirizzo o di sindacato ispettivo nei confronti del Governo.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino allo scioglimento dell'Assemblea, ai sensi del successivo articolo 8, è precluso al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea stessa.
Art. 3.
(Composizione ed elezione).
- L’Assemblea è composta da 250 componenti, di cui 10 nominati dal Presidente della Repubblica tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
- L’Assemblea è eletta in base al sistema proporzionale, nell’ambito di un’unica circoscrizione nazionale, secondo liste concorrenti e con espressione del voto di preferenza.
- Ai fini della composizione delle liste i presentatori delle stesse si uniformano ai principi stabiliti dall’articolo 51 della costituzione in materia di pari opportunità tra uomini e donne.
- I comizi elettorali per la elezione dei componenti dell’Assemblea sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione.
- Salvo quanto stabilito nel comma successivo, il procedimento elettorale, la votazione, le operazioni elettorali, le surrogazioni, il contenzioso e le sanzioni elettorali sono disciplinati dalle disposizioni dei titoli III, escluso l’art. 12, quarto comma, IV, V, VII ed VIII della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
- Ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste, l'ufficio elettorale divide la cifra di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4 e così via, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, fino alla concorrenza dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente; si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero di seggi spettanti ad ogni lista. Qualora, sulla base delle disposizioni di cui al presente comma, le liste delle minoranze linguistiche - di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia - non ottengano neppure un seggio, gli ultimi tre seggi assegnabili sono comunque attribuiti in ragione di uno per ciascuna delle suddette liste, purchè ognuna di esse abbia ottenuto una cifra elettorale non inferiore a 50 mila.
Art. 4.
(Elettorato attivo e passivo).
- Sono elettori dell'Assemblea i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione sono iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.
- Sono eleggibili all'Assemblea i cittadini aventi i requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati.
Art. 5.
(Incompatibilità e status dei componenti dell'Assemblea).
- La carica di membro dell'Assemblea è incompatibile con quella di membro di governo, presidente di regione e di provincia autonoma, di componente di una delle due Camere e di rappresentante italiano al Parlamento europeo; ai componenti dell'Assemblea si applicano altresì le norme in materia di incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento della Repubblica.
- Le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse; in mancanza dell'opzione il membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto.
- Al membro dell'Assemblea che cessa di farne parte a seguito di opzione o decadenza subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.
- L'Assemblea giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità.
- Ai componenti dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 della Costituzione; ad essi è corrisposta l'indennità spettante ai componenti della Camera dei deputati, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
Art. 6.
(Organizzazione e disciplina dei lavori).
- Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal decano per età, elegge tra i suoi componenti il Presidente, tre vicepresidenti e quattro segretari, che ne costituiscono l'Ufficio di presidenza.
- L’Assemblea emana il proprio regolamento interno. Fino alla sua emanazione, i lavori dell'Assemblea sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento della Camera dei deputati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto applicabili.
- L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni referenti a Commissioni composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa costituiti.
- In Assemblea e nelle Commissioni di cui al comma 3 le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.
Art. 7.
(Iniziativa legislativa).
- Ciascun membro dell'Assemblea può presentare progetti di legge nelle materie riservate alla competenza dell'Assemblea stessa.
- Sono altresì assegnati alla competenza dell'Assemblea tutte le proposte e i disegni di legge presentati alle Camere nelle stesse materie fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8.
(Approvazione del progetto).
- Sulla base dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 7, l'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro diciotto mesi dalla prima seduta, una legge di revisione costituzionale nelle materie di cui al comma 1 dell'articolo 2.
- La legge può contenere disposizioni transitorie e finali necessarie alla sua attuazione.
- In deroga all’articolo 138 della Costituzione la legge di cui al comma 1 non è soggetta a referendum popolare.
Art. 9.
(Funzionamento dell'Assemblea).
- L'Assemblea ha sede in Roma e si avvale delle strutture e del personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
- L’Assemblea può avvalersi della collaborazione stabile di trenta esperti, scelti in ragione della loro competenza.
- Le spese di funzionamento dell'Assemblea sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
- L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica della legge di revisione costituzionale.
Art. 10.
(Entrata in vigore).
- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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