Mercato del gas e contratti di servizio: poche luci, molte ombre
di Andrea Pinto

Dopo una lunga gestazione finalmente l'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas rompendo ogni indugio ha emanato - con la delibera n. 55/04 dell'8 aprile 2004 pubblicata sul proprio sito web il 13 maggio u.s. - e trasmesso al Ministero delle Attività Produttive, per la sua approvazione, lo schema di contratto-tipo per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas reclamato da tempo e a gran voce da tutti gli operatori del settore alle prese con il difficile processo di liberalizzazione del mercato del gas inaugurato dal decreto legislativo 164/2000.
Innanzitutto sul piano eminentemente procedurale è apparsa alquanto opinabile la scelta dell'Autorità di non elaborare un documento di consultazione propedeutico all'emanazione dello schema di contratto tipo sulla base della considerazione che spetta al Ministero delle Attività produttive la titolarità del provvedimento di adozione, limitandosi ad offrire la propria collaborazione al Ministero nel caso quest'ultimo dovesse avviare consultazioni con i soggetti interessati.
L'attivazione della procedura di consultazione avrebbe permesso, al contrario, l'elaborazione di uno schema maggiormente condiviso e scevro da certe astrattezze tipiche di un approccio eminentemente teorico che caratterizza, invece, il documento elaborato dall'Autorità. Considerato il ritardo con il quale tale provvedimento è stato assunto ciò avrebbe reso sicuramente più agevole il compito del Ministero delle Attività Produttive e, conseguentemente, più spedito l'iter per la sua approvazione definitiva.
Ma al di là di questo e rinviando ad altra sede considerazioni più approfondite, da un primo esame del documento messo a punto dagli uffici dell'Autorità emergono non poche perplessità e riserve su almeno tre aspetti del rapporto gestore - titolare del servizio così come regolati nello schema di contratto de quo. Il primo riguarda la "rottura del monopolio" relativamente alla gestione della infrastruttura di rete laddove, come si esplicita nella nota al settimo alinea delle premesse dello schema di contratto, si da per scontato il fatto che il Comune-titolare del servizio possa affidare, disgiuntamente, ad una pluralità di gestori il servizio di distribuzione in porzioni di territorio. Una soluzione che se appare possibile per quelle parti di territorio comunale (ad esempio le frazioni) distinte e distanti dal centro cittadino, diventa impraticabile nell'ipotesi inversa. A parte il rilievo, affatto secondario, che questa ipotesi non sembra essere avvalorata in alcun modo dal Decreto Legislativo n. 164/2000 che, al contrario, sancisce il principio dell'affidamento a gara dell'intera rete di distribuzione e non di parti di essa (salvo il caso sopra richiamato), la soluzione prospettata non tiene in adeguata considerazione il fatto che la quasi totalità delle reti gas cittadine sono interconnesse ed hanno una propria "unitarietà" che, sotto l'aspetto meramente tecnico-operativo, non può essere scissa e affidata a diversi gestori. Per non parlare delle "incertezze" che verrebbero a determinarsi circa la tariffa finale applicabile agli utenti all'interno di un medesimo territorio caratterizzato da una rete di distribuzione "segmentata" in diverse gestioni con tutto ciò che ne consegue in termini di rispetto del principio di non discriminazione e di parità di trattamento.
Il secondo aspetto che appare normato in maniera a dir poco inadeguato o comunque non chiaro riguarda il problema della realizzazione di interventi di sviluppo ulteriore della rete non previsti dal piano industriale. Il meccanismo disciplinato dall'Autorità prevede che tanto il gestore che il titolare del servizio possano proporre interventi di sviluppo non previsti. Se il titolare del servizio ravvisa la necessità di interventi di sviluppo non previsti dal piano industriale invita il gestore a formulare una proposta entro 120 giorni. Qualora la proposta del gestore venga rigettata dal Comune, il gestore è tenuto a formulare una proposta alternativa e se questi non la presenta o anch'essa viene rigettata il titolare del servizio può devolvere la questione ad un esperto indipendente - che si configura come una sorta di terzo arbitrator nominato d'intesa tra le parti ovvero,in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui è compreso il Comune - la cui decisione è definitiva e vincolante.
A parte la singolarità di devolvere al "mero arbitrio" del terzo arbitratore una questione che non può essere considerata meramente tecnica ma, al contrario, chiama in causa questioni giuridicamente più complesse - relative all'esatta interpretazione ed esecuzione del contratto di servizio - e che sarebbe più logico deferire al Collegio arbitrale previsto all'art.32; quello che lascia perplessi è il fatto che, nel momento in cui si discute di impegni di sviluppo non derivanti dal bando di gara e quindi, presumibilmente e legittimamente, non previsti dal piano industriale del gestore, appare del tutto incongruo e finanche illegittimo, in assenza di un accordo tra le parti, obbligare il gestore a realizzare interventi in qualche misura "straordinari" senza, peraltro, chiarire chi si accollerebbe gli oneri conseguenti.
Su quest'ultimo aspetto il comma 9.6 dell'art.9 dello contratto di servizio tipo prevede che " la proprietà di quanto realizzato a norma del presente articolo è trasferita al titolare alle condizioni previste dall'offerta". Ebbene l'uso del sostantivo "offerta" è alquanto ambiguo in quanto non è chiaro se si riferisce alla "proposta" che viene presentata dal gestore per realizzare gli interventi richiesti o se, come appare più probabile, all'offerta sulla base della quale il gestore si è aggiudicata la gara nel qual caso gli interventi di sviluppo dovrebbero considerarsi scaturenti dal bando di gara.
Un'ambiguità concettuale che occorre risolvere a monte, nel senso di chiarire se l'art.9 disciplina o meno esclusivamente gli interventi non previsti dal bando di gara. Se così fosse allora occorre riformulare la disposizione in modo più equilibrato privilegiando una soluzione consensuale e salvaguardando la posizione giuridica del gestore della rete al quale non può essere, diversamente, imposto di farsi carico comunque di impegni di estensioni non previsti esplicitamente dal bando di gara. In tale ottica qualora si volesse mantenere il meccanismo dell'arbitraggio sarebbe quantomeno opportuno che le parti si rimettessero al cosiddetto arbitrium boni viri ossia all'equo apprezzamento dell'esperto terzo arbitratore. Ciò consentirebbe alle parti di poter impugnare dinanzi al giudice le decisioni manifestamente inique o erronee di quest'ultimo.
La terza ed ultima questione che rischia di gettare il comparto gas nello scompiglio più totale è la possibilità,da parte del gestore e previa autorizzazione del titolare, di affidare a terzi - in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio - la gestione del servizio prevista dal comma 11.2 dell' art.11 del contratto di servizio tipo. Non è chiaro in base a quale logica sia stata inserita una clausola del genere da parte di un organismo di regolazione che dovrebbe essere ben consapevole delle peculiarità del servizio gas ed incentivare una gestione efficiente ed efficace del medesimo orientata al benessere del consumatore.
In ogni caso, ispirandosi analogicamente ma del tutto ingiustificatamente alla normativa sugli appalti pubblici, l'Autorità avallando la possibilità di "subappaltare" un servizio pubblico come il gas a terzi sembra non essersi resa conto dell'estrema pericolosità di un meccanismo che presenta il fondato rischio di instillare un malinteso concetto di efficienza "al ribasso" che finirebbe con l'incentivare "sub-gestioni" poco virtuose.
Insomma poche luci e molte ombre in un provvedimento che necessita di molti chiarimenti e sostanziosi emendamenti. E' auspicabile che il Ministero per le Attività produttive recuperi il tempo perduto dall'Autorità e si faccia carico di queste preoccupazioni coinvolgendo tutti i soggetti interessati in approfondite consultazioni.