Ddl Marzano sul gas
Più disordine
che riordino
di Andrea Pinto

Le travagliate vicissitudini del disegno di legge Marzano di riordino del settore energetico, approvato in via definitiva dal Senato, rappresenta, per le ragioni che esporremo in prosieguo, un esempio da manuale di quello che un legislatore serio, accorto e, soprattutto, coerente, con le politiche di liberalizzazione di alcuni pubblici servizi oramai in atto da quasi un lustro, non dovrebbe fare. Tra questi il settore più seriamente intaccato dalla smania "interventista" che caratterizza un po' tutto il disegno di legge è sicuramente il settore del gas, fino ad oggi regolato dal Decreto Legislativo n.164/2000 che aveva fissato alcune guidelines nell'apertura del mercato del gas alla concorrenza. La norma cardine per consentire questa graduale apertura fino ad ieri era rappresentata dall'art.15 che fissava al 2005 la durata del periodo transitorio delle concessioni gas incrementabile di ulteriori cinque anni per le aziende di distribuzione in possesso dei requisiti previsti al comma 7 del medesimo articolo. Coerentemente con questa impostazione al sacrificio imposto alle aziende di distribuzione con la riduzione ex lege della durata dei contratti di concessione faceva da pendant l'impossibilità per i Comuni di procedere, durante il periodo transitorio, al riscatto anticipato delle suddette concessioni non solo per evidenti ragioni di equità e di bilanciamento degli interessi tra concedenti e concessionari (altrimenti a che scopo prevedere il periodo transitorio ?), ma soprattutto per l'assorbente motivo che il riscatto era finalizzato all'assunzione diretta del servizio da parte dei Comuni non più consentita dal Decreto Lgs. 164/2000 che prevede l'affidamento del servizio di distribuzione gas esclusivamente mediante gara.

Rispetto a questa situazione che sembrava essersi stabilizzata - grazie ad un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che in tal modo aveva "supplito" al silenzio del legislatore ponendo fine, con le proprie ripetute e concordi pronunce, alle fibrillazioni di molti Comuni che più o meno improvvidamente avevano tentato la via del riscatto anticipato - il disegno di legge Marzano appena approvato introduce, in modo alquanto sgangherato, con il comma 69 dell'art.21, una norma di interpretazione autentica dell'art 15,comma 5, del D. Lgs. 164/2000, a dir poco opinabile e di dubbia legittimità costituzionale, in base alla quale si consente agli enti locali, durante il periodo transitorio, di riscattare le concessioni gas. Il tutto nell'ambito di una più ampia riforma dell'art.15 del D. Lgs. 164/2000 che estende la durata originaria del periodo transitorio dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007 ulteriormente prorogabile di un anno (quindi al 31 dicembre 2008) da parte degli enti locali per motivi di pubblico interesse e fatta salva la possibilità, per le aziende di distribuzione, di avvalersi degli ulteriori incrementi di durata previsti al comma 7 ma in modo non cumulativo a causa dell'abrogazione del successivo comma 8. A parte la considerazione - di stretta tecnica legislativa - che, di solito, le norme di interpretazione autentica vengono emanate con tempestività per colmare dubbi interpretativi di leggi che diversamente rischierebbero di rimanere inapplicabili, il dato che qui sorprende è che un tale tipo di norma sia stata emanata a quasi cinque anni dall'emanazione del D. Lgs. 164/2000 e in totale contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa. La quale, in via ermeneutica e con ragionamenti assolutamente inappuntabili sul piano giuridico, finora ha ritenuto abrogato tacitamente, limitatamente al settore del gas, l'istituto del riscatto anticipato previsto dall'art.24 del t.u. n.2578/25 (da ultimo Consiglio di Stato n.4788/2004).

E' di tutta evidenza che, sotto tale profilo, d'ora in avanti il comma 69 introduce, del tutto ingiustificatamente, una disparità di trattamento - che prima o poi finirà al vaglio della Corte Costituzionale quantomeno per violazione dell'art.3 della Costituzione - tra i concessionari penalizzati dalla ridotta durata dei propri contratti di concessione e gli enti concedenti che possono invece procedere tranquillamente al loro riscatto anticipato.

Ma quel che è più grave, è che tale norma - altrimenti priva di qualsiasi logica - oltre ad essere difficilmente conciliabile con la filosofia del D. Lgs. 164/2000 sembra essere stata dettata solo per placare certe incontenibili pulsioni di un malinteso "neomunicipalismo" di stampo padano. Infatti, a ben guardare, si tratta di una norma in stridente contraddizione con gli stessi principi fondamentali dichiarati all'art.1 del disegno di legge che rischia solo di compromettere il faticoso processo di liberalizzazione del mercato del gas. E' pur vero che il legislatore è sovrano. Ma non si era ancora arrivati al punto che una legge di "riordino" per altri versi condivisibile, anziché assicurare continuità e regole certe agli operatori del mercato gas, rischia di rivelarsi foriera - grazie a norme astruse come il comma 69 dell'art.21 - di un preoccupante "disordine".